Vero. Il decreto legislativo 28 dicembre 2013  n.154 entrato in vigore il  7 febbraio 2014, dando applicazione alla delega contenuta nella legge 219/2012,  ha modificato l'art. 316 del codice civile, la cui precedente formulazione prevedeva: “il figlio  è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore o all'emancipazione”.

La riforma, tenendo in considerazione i profondi mutamenti socio culturali prima che giuridici tra genitori e figli,  ha sostituito il termine potestà con quello di responsabilità genitoriale.

Il termine, già utilizzato da tempo in ambito internazionale, definisce meglio i contenuti dell'impegno genitoriale, che  deve  essere  inteso  non più come semplice potestà sul figlio ma come assunzione di responsabilità da parte di tutti e due i genitori  nei confronti del figlio,  nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di quest’ultimo.

In buona sostanza, nei rapporti tra genitori e figlio minore si deve privilegiare il superiore interesse di quest’ultimo.

Un contributo determinante  al  cambiamento di prospettiva è stato sicuramente dato  dalla Corte EDU nelle cui  pronunce  il perseguimento del migliore interesse del minore ha sempre avuto un ruolo centrale.

Secondo il testo del nuovo  art. 316 c.c , dunque,  entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale  che è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori, inoltre, devono stabilire  di comune accordo  la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza , ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il Giudice, sentiti i genitori  e disposto l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello tra i due genitori che, in quel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l’interesse del figlio.

La puntualizzazione della necessità di condividere la scelta della residenza del minore privilegia ed enfatizza il principio della bigenitorialità, dovendosi ritenere contraria al dettato normativo ogni scelta compiuta in modo unilaterale dal singolo genitore. Tale specificazione, dato l’incremento del fenomeno delle sottrazioni internazionali dei minori, è sicuramente di grande utilità.

Naturalmente, la responsabilità genitoriale spetta  ad entrambi i genitori anche se il figlio è nato fuori dal matrimonio, a meno che  il minore  sia stato riconosciuto da uno solo di essi. In tale ultimo caso, la responsabilità  genitoriale  spetterà a quello che ha effettuato il riconoscimento, salvo il diritto dell’altro a procedere successivamente al riconoscimento.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale   vigila  sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Avv.to Donatella De Caria, Presidente dell’Associazione Integrata Europea Psicologi e Avvocati per la famiglia (AIEPAF)

 

Immagine dal web

Ritratto di Redazione

Posted by Redazione